Ordinanza — n. 20998/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: CAGGIANELLI ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 12/04/1982 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Caggianelli, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 20998/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure proposte nel giudizio di appello, esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua; Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAGGIANELLI ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 12/04/1982 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Caggianelli, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure proposte nel giudizio di appello, esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua; Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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