Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 cod. proc. pen, art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q P.Q.M