Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 533 cod. proc. pen, art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato impugnazione di decisioni amministrative spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 533 cod. proc. pen
nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M