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Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;22/RG 31.120 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen · Corte di Cassazione: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento in contumacia decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;22/RG 31.120

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire.

Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarmente incardinato e che, per tale ragione, lo Scodellaro non avesse diritto ad ulteriori avvisi e/o notifiche per le successive udienze. Dagli atti emerge, inoltre, che la Pg - con nota del 17 agosto del 2021 - comunicava alla A.G. procedente di non potere eseguire l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 2 settembre 2021, perché nelle more l'imputato era evaso dal luogo del domicilio coatto e non era rintracciabile, di fatto rendendosi irreperibile.

Dunque, nessuna nullità del processo si è concretizzata nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione di diritto di difesa: l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico perché aveva ricevuto regolare notifica (i.e. a mani proprie) del decreto di citazione ed aveva rinunciato a comparire alla prima udienza; nel corso del processo era evaso dal luogo in cui era detenuto in regime di arreti domiciliari, essendosi completamente disinteressato delle sorti del processo; a seguito della sentenza di condanna aveva presentato appello.

Anche il motivo inerente agli aumenti per la continuazione esterna è inammissibile posto che la esiguità dell'aumento disposto, di poco superiore al mino edittale e quindi mantenuto molto al di sotto della media edittale, non richiede specifica motivazione. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M