Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to identify omitted acquittal cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the grounds were generic and failed to specify the exact cause of acquittal allegedly omitted by the appellate court. The appellant did not identify which specific legal provision constituted the missing acquittal cause, rendering the arguments non-specific and repetitive of prior rejected reasons. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Cassation appeals must be specific and precise, failing if they merely reiterate reasons already examined or fail to identify the specific legal cause of acquittal allegedly omitted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PE nato a NAPOLI il 02/12/1975 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Caldieri, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di verificare l'insussistenza di una causa di proscioglimento; Considerato è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M