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Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Parole chiave

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lesioni personali lesione al piede tentata lesione personale semplice abbandono per lesioni personali inesigibile malgrado lesioni salute azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.
art. 582 cod. pen
Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod.
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Testo completo

O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto i delitti di lesioni contestati al capo 2) dell'imputazione sarebbero improcedibili per difetto di querela; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la valutazione congrua dei giudizi di merito, le lesioni sono aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. e, dunque, sono procedibili di ufficio; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena per la pluralità degli operanti a fronte di una condotta unitaria, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, è manifestamente infondato (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - Considerato che il difensore ha ribadito le proprie censure, senza profili di novità in data 30 aprile 2026; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del-rz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M