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Ordinanza — n. 20980/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20980/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20980/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a CAMPAGNA il 21/03/1951 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Stabile, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20980/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è estremamente generico, in quanto volto a valorizzare solo il carattere vetusto dell'autovettura; Considerato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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violazione semplice della LCStr caso poco grave reato di poca entità età del minore infrazione privilegiata vie di fatto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

nato a CAMPAGNA il 21/03/1951 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Stabile, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è estremamente generico, in quanto volto a valorizzare solo il carattere vetusto dell'autovettura; Considerato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MDEPOS TTA IN T1.A 2026 fi FLrIY o Giudiziario M a De Sanas