Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to apply recidivism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court incorrectly applied resistance statutes and failed to properly weigh generic mitigating circumstances against specific recidivism. The court rejected these claims because the appeal merely requested a different factual evaluation without raising valid legal issues, and because the established recidivism legally precludes the application of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual findings without raising a distinct legal issue, and where specific recidivism legally excludes the application of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
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STANTINO nato a SALERNO il 25/08/1990 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; 3--OSSERVA Ritenuto che il difensore di Costantino Giannattasio, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere atti di resistenza a pubblico ufficiale, ma . si sarebbe limitato, come risulta dall'istruttoria, ad una fuga sul proprio scooter alla vista degli operanti, e, dunque, ad una mera reazione impulsiva, dettata dallo stato di agitazione e di inquietudine;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute sussistenti, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente ha rilevato la Corte di appello di Salerno la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale accertata, per il disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., non può essere considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MG I 26