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Ordinanza — n. 20975/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20975/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was the alleged erroneous application of criminal code articles regarding evidence evaluation and the lack of a threatening conduct. The court rejected this because the request amounted to a demand for a new factual assessment, which is prohibited in cassation proceedings, and the grievances were already addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 337, 582, 585 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or facts, and appeals lacking specific legal grounds or already decided by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation evidence assessment criminal code provisions condono delle spese procedurali procedura di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
nato a NAPOLI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Buonaiuto, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
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Testo completo

nato a NAPOLI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Buonaiuto, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod. pen. e censure relative all'errata valutazione delle prove nei giudizi di merito e, segnatamente, alle dichiarazioni del teste Ciro Bonaiuto, all'errata ricostruzione della dinamica dei fatti, all'insussistenza di una condotta minacciosa o violenta dell'imputato, all'insussistenza del delitto di lesioni, alla determinazione della pena e alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M