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Ordinanza — n. 20969/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20969/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding recidivism and failed to apply generic mitigating circumstances without specific reasoning. The court rejected these claims because the appeal lacked specific engagement with the lower court's motivation and the second claim was not raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not specifically confront the motivation of the contested judgment and merely denounces a generic lack of reasoning, or if the alleged error is manifestly unfounded based on the objective gravity of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific motivation recidivism finding generic mitigating circumstances appellate procedure rules recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato che la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

E nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1956 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; 9--OSSERVA Ritenuto che il difensore di Paquale Guarino, con unico motivo, deduce l'erronea determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe senza motivazione ritenuto sussistente la recidiva e non avrebbe applicato le attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza;

Rilevato che la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello, con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della obiettiva gravità del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MtN ;i. 9 26 tid000 Al Funeion Maszi Santís