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Ordinanza — n. 20899/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for re-litigating partial criminal continuation claim already rejected by execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant sought to re-apply the rule of criminal continuation for only some of the crimes, having previously been rejected by the execution court for all crimes. The court ruled that a prior rejection of the continuation request for all crimes precludes re-litigation of the claim even if limited to specific offenses within the same criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: A prior judicial decision rejecting the application of criminal continuation for all crimes in a series precludes the re-litigation of the request even if the new application concerns only a subset of those crimes.

Parole chiave

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criminal continuation execution judge re-litigation prohibition criminal design inadmissible appeal reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016
Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011
Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022
Se, dunque, un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (tra le altre: Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCORA ALESSANDRO nato a Lecce il 26/01/1979; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce del 09/01/2026; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Alessandro Ancora è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato inammissibile la richiesta, presentata nell'interesse dell'odierno ricorrente, diretta all'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, trattandosi della riproposizione di analoga istanza già respinta dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 7 ottobre 2022; Ritenuto, al riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione.

In particolare, è principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913); Considerato, quindi, che l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, ossia ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati.

Se, dunque, un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (tra le altre: Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023 Rv. 284242 - 01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non assumendo rilievo, per quanto sopra esposto, che la nuova richiesta riguardi soltanto alcune delle condanne oggetto della prima istanza; 2Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dich P.Q.M