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Ordinanza — n. 20896/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20896/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20896/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a FERMO il 04/06/1976 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi dea decisione Visti gli att: e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Chiara Mirko, ritenuto responsabile daa Illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish :sias-ititativi indicati in imputazione. Rilevato che, a motivi c.! ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimentg della fattispecie di cui all'art. 73, 'comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20896/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi c.! ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimentg della fattispecie di cui all'art. 73, 'comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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caso poco grave cosa di poco valore appropriazione indebita e appropriazione di poca entità traffico aggravato di stupefacenti abuso di sostanze favoreggiamento
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Testo completo

nato a FERMO il 04/06/1976 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi dea decisione Visti gli att: e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Chiara Mirko, ritenuto responsabile daa Illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish :sias-ititativi indicati in imputazione. Rilevato che, a motivi c.! ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimentg della fattispecie di cui all'art. 73, 'comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che ia sentenza ii .npugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo setto ii profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corie cli merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale della sostanza stupefacente caduta in sequestro; diversa tipologia, modalità di detenzione) indicativi deh pi-.J,fessionialità dell'attività illecita e della rilevante ca.pacità di diff.siont- cl nzrcaro degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività..

Rilevato, pertanto, che ii oc-orso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MIl C(:)-:-isighere estensare Il Presidenteiviariarosara Bruno Andrea Montagni r DEPOSITATA IN C‘A,NIT.s,,,F., ! e , . , 5 26 , , , li Furrzion no ..iiniii.i.:Lario i ,___ 'Watt e Santi,$-