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Ordinanza — n. 20895/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of recidivism exclusion and generic mitigating circumstances reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the lack of recidivism exclusion and generic mitigating circumstances. The defense argued for procedural flaws, but the court found the lower court's reasoning sufficient to establish increased social danger based on specific prior crimes. Consequently, the court upheld the denial of generic mitigating factors due to the absence of positive personal elements and the defendant's lack of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 62-bis c.p.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances when no positive personal elements exist, particularly after the 2008 reform, allowing denial based solely on prior criminal records as implicit judgment of personal disvalue.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic mitigating circumstances Art. 62-bis code social danger assessment inadmissible appeal prior criminal records personal disvalue recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 62-bis c.p.
270986 «11 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 dei 27/10/2011
Sez. 3, n. 33299 dei 16/11/2016
251690; Sez. 3, n. 33299 dei 16/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, R .
Sez. 2, n. 3595 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3595 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

nato a BARI il 30/01/1990 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motívi della decisione Visti gli atti e la sentenza irripucinata; esaminato ricorso proposto a mezzo dei difensore da Romita Alessio, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a mc.)tivi ai i'icorso„ la difesa lamenta:

1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esolusicne della recidiva;

2. Vizio di motivazione con riferimento ala, mancata cor.oessione dee circostanze attenuanti generiche. Conside_iron.o, civanto airo mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è rnrriune dalle censure sollevate nei ricorso, avendo la Corte di mento evidenziato l'idonejta condotta criminosa per cui Si procede a rivelare l'accresciuta pericololià sociale dell'imputato in ragione dei precedenti penali dallo stesso annoverati, tutti specifici. Rilevato che la rnotivazarie espressa :n sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 dei 27/10/2011 dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 dei 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 234425 - 01). Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che i giudici di merito, nell'illustrare :e ragioni poste a 'fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche, hanno rimarcato - oltre alla entità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato - 'assenza di positivi elementi di valutazione in favore dei ricorrente, precisando come nessun rilievo possa essere attribuito alla rinuncia al motivo di appello riguardante la penale responsabilità, non essendo detta rinuncia sintomatica di effettiva resipiscenza.

Considerato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di egittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, R . 270986 «11 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella leode 24 luglio 2008, n. 125„ per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente solo stato di incensuratezza dell'imputato ›;

Sez. 2, n. 3595 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:«In tema diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pere non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece; sufficente aegh elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricon-ente al p:_r,',-i-ìento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di oro tremila in favore della Cassa delle ammende.. Così deciso in data 12 maggio 2026 li Consigliere estenstre Il Presidente Mariarosaria BrunO Andrea rviontagni DEPOSIT'r:NTA. INCA 2026 Fune° v.“ Mai 011144