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Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le ologlianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità dello stupefacente detenuto, pari a grammi 432; elevato contenuto di principio attivo; suddivisione in panetti; disponibilità di una somma di danaro non confacente alle condizioni reddituali dell'imputato) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito i ricorrente e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen · Corte di Cassazione: inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le ologlianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità dello stupefacente detenuto, pari a grammi 432; elevato contenuto di principio attivo; suddivisione in panetti; disponibilità di una somma di danaro non confacente alle condizioni reddituali dell'imputato) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito i ricorrente e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Parole chiave

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attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti riesame dell'entità pena alleggerimento della pena scemata imputabilità misura meno grave

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

L nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Ouertatani Nabil, ritenuto responsabile, neile sentenze di merito conformi, dei reati di cui agii artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 4 L 110/75. Rilevato che la difesa lamenta:

1. inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità;

2. Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le ologlianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità dello stupefacente detenuto, pari a grammi 432; elevato contenuto di principio attivo; suddivisione in panetti; disponibilità di una somma di danaro non confacente alle condizioni reddituali dell'imputato) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito i ricorrente e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerate che il profilo riguardante !a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti pena!i dell'imputato, perché in tt,i; modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M