Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20892/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20892/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20892/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esareiriae il ricorso p,ap.:).5:'J a mezzo del difensore da Pepe Nicola, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione a sostegno dei decisum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20892/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d,P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione a sostegno dei decisum.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per diffamazione pena sproporzionata azione civile natura dell'infrazione discorso di odio danno differenziale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esareiriae il ricorso p,ap.:).5:'J a mezzo del difensore da Pepe Nicola, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione a sostegno dei decisum.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativp in punto Ce eaUaeieiee..) sarizionatorio, unico motivo devoluto alla Corte d'appello. Cansderato che i motivi dei ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. peri), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono assolutamente generiche, prive di confronto con :e argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità.

Rilevato/ pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de, ncorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma dl euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q M P.Q.Mspese processuali e della sernrria euro trema in favore della Cassa delle ammende. Casi deciso il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ..,lariaroswie. Bruno Andrea Montagni DEPoSITATA IN CA N! "MA 2026 Furrzior Gudiziatio keuzi. De Satuis