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Ordinanza — n. 20871/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20871/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rosario Cozzetto impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, nonché di puro merito, perché non si confronta criticamente con gli elementi - incontroversi - ragionevolmente valorizzati in sentenza per escludere la particolare tenuità dell'offesa (considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato; suo rinvenimento in compagnia di persona pregiudicata; presenza di numerosi precedenti penali, ancorché non specifici).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20871/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, nonché di puro merito, perché non si confronta criticamente con gli elementi - incontroversi - ragionevolmente valorizzati in sentenza per escludere la particolare tenuità dell'offesa (considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato; suo rinvenimento in compagnia di persona pregiudicata; presenza di numerosi precedenti penali, ancorché non specifici).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione eccezioni difensive esenzione dalla pena elusione fiscale circostanza attenuante

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

Consigliere MARTINO ROSATI; // / , /RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosario Cozzetto impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, nonché di puro merito, perché non si confronta criticamente con gli elementi - incontroversi - ragionevolmente valorizzati in sentenza per escludere la particolare tenuità dell'offesa (considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato; suo rinvenimento in compagnia di persona pregiudicata; presenza di numerosi precedenti penali, ancorché non specifici).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M