Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20868/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; complaint lacks critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20868/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint was deemed generic and failed to critically compare the grievance with the lower court's reasoning. The appellant argued the lack of intent for the crime under Article 385 of the Penal Code, but the court found no substantive engagement with the judgment's motives. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint is generic and merely enumerates the grievance without a critical comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal lack of critical comparison Article 385 Penal Code inadmissible appeal procedural costs aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Gioachino Giuseppe Ragaccio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IUSEPPE (CUI 044NNLQ) nato a CANICATTI' il 30/05/1989 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gioachino Giuseppe Ragaccio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce l'insussistenza del dolo.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, poiché si limita all'enunciazione della doglianza, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza che l'ha disattesa.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M