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Ordinanza — n. 20861/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of representation by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20861/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Luigi Predieri against an order dismissing a public prosecution. The procedural flaw was that the appeal was personally submitted by the interested party without being signed or presented by a qualified defense attorney. The court ruled that since the appeal lacked proper representation, it was inadmissible under the Code of Criminal Procedure, resulting in the appellant's liability for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be submitted exclusively by qualified defense attorneys; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal qualified defense attorney personal submission Cassation procedure procedural costs criminal appeal representation requirement petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 63
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

lazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Predieri ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha disposto l'archiviazione del procedimento r.g.n.r. 1996/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, sorto da una sua denuncia.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

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