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Ordinanza — n. 20860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for resistance and injuries against police officers due to procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for resistance and injuries against public security agents. The appellant argued for lack of intent regarding the officers' qualifications and excessive sentencing, but the court ruled that these grounds require a full trial on the merits. Consequently, the court held that the appellate judgment's factual findings on intent and sentencing were unassailable in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.: Appeals challenging the assessment of evidence or the appropriateness of the penalty are inadmissible unless they demonstrate a violation of law or a defect in reasoning that contradicts the established facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance against police intent versus negligence sentencing proportionality review procedural preclusion ricorso per risarcimento danni lesione al ginocchio risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

O (ALIAS KERCUCU ARIF) nato il 18/06/1979 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Amarildo Kerkuku impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:

1) dolo del delitto di resistenza, per difetto di consapevolezza della qualifica degli operatori di polizia;

2) dolo delle lesioni, invece di natura colposa, con conseguente improcedibilità per difetto di querela;

3) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo si chiede semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio e, quindi, un giudizio di merito, precluso in questa sede. 2.2. Altrettanto dicasi per il secondo, il quale è altresì generico, eludendo qualsiasi confronto critico con la plausibile motivazione della sentenza che ha ravvisato, quanto meno, un dolo eventuale. 2.3. Il terzo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti.

Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto qualificanti (i plurimi precedenti penali dell'imputato, la pericolosità della sua condotta per l'incolumità degli agenti e di terzi); inoltre, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M