Italian court dismisses appeal for sentencing review as grounds were not raised in the original appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the complaint regarding sentencing was not raised during the appellate proceedings. The appellant, Giancarlo Grisafi, challenged the conviction under Article 385 of the Penal Code but failed to include this specific ground in his appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must raise all legal grounds; failure to deduce a specific complaint in the appeal renders it inadmissible for that issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
al Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giancarlo Grisafi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto con l'appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, in ogni caso, del tutto generico, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M