Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20853/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility regarding self-defense and minor offense exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Pagano's appeal against his conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code inadmissible. Pagano argued for the exclusion of the defense of presumed necessity, the particular minor nature of the act, and generic mitigating circumstances, while requesting a remittal to the President for ordinary proceedings. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the imputant could have sought medical personnel and that his numerous prior convictions established habitual conduct, rendering the appeal's legal grounds insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal challenging the exclusion of presumed necessity or the particular minor nature of an offense is inadmissible if the alleged facts are manifestly unfounded or if the lower court's factual assessment is not contradicted by the record.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility presumed necessity defense particular minor offense generic mitigating circumstances habitual conduct assessment Cassazione criminal factual judgment review allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, cod. pen.
Vincenzo Pagano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..
Art. 131-bis, cod. pen.
esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
Art. 133, cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a PALERMO il 20/03/1982 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Pagano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di:

1) esclusione della scriminante dello stato di necessità putativo;

2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);

3) diniego delle attenuanti generiche. La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, ribadendo le doglianze.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, se non altro perché nulla deduce sulla non evitabilità altrimenti del pericolo temuto, giacché l'imputato ben avrebbe potuto richiedere, anche tramite la p.g. preposta ai controlli, l'intervento di personale sanitario. Per il resto, persuasiva risulta la motivazione della sostanziale pretestuosità dell'allegazione di quella scusante. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti, di cui due specifici, ragionevole risultando, perciò, il giudizio di abitualità delle condotte. 2.3.

In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti, come i precedenti e la gravità obiettiva della condotta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.Mr Il Consiglie e este sore Il Pr IN C, • MarUq Ros ti Emilia 5 CI Fis02»43,de) IL) 14M.Z.,z /ìtii