Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction for procedural and substantive defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a drug possession conviction inadmissible due to procedural and substantive flaws. The appellant argued for the admissibility of evidence, the existence of a prerequisite crime, and various mitigating circumstances, but the court found these grounds either legally unfounded, irrelevant, or generic without specific factual anchoring. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 384, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded in law, totally inconsequential, or generic without specific factual connection to the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vincenzo Marrone impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 378, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:
1) utilizzabilità delle dichiarazioni costituenti reato;
2) commissione del "reato presupposto" (detenzione di stupefacenti);
3) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
4) diniego della scusante dell'art. 384, cod. pen.;
5) diniego delle attenuanti generiche;
6) commisurazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto: corretti i richiami di giurisprudenza di legittimità contenuti in sentenza, ai quali il ricorso non replica. 2.2. Il secondo è totalmente inconferente ai fini della decisione. 2.3. Il terzo è del tutto generico, limitandosi all'enunciazione di principi di diritto, senza alcun aggancio al fatto specifico ed alla motivazione della sentenza. 2.4. Il quarto è puramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata, che ha persuasivamente escluso il prospettato timore, da parte dell'imputato, di un inevitabile nocumento nella libertà, sub specie di una sanzione amministrativa ex art. 75, t.u. stupefacenti (pagg. 7 s.). 2.5.
Infine, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o meno. Nello specifico, la Corte drappello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti (precedenti penali e negativo comportamento processuale), né la difesa ha addotto elementi di segno avverso. Quanto, poi, alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime:
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M