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Ordinanza — n. 20851/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for assaulting police officers due to lack of intent and non-hearing of insults.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction of Andrea Russo for assaulting public security agents. The defendant argued he lacked intent to resist, provided his identity only later, and his words did not harm the officers' honor or were not heard by the court. The court rejected these claims as merely rehashed grievances from the prior appeal, noting the first-instance judgment was based on uncontested evidence and was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 337, 651, 341-bis c.p.; An appeal against a conviction for assaulting police officers is inadmissible if it merely reiterates grievances already addressed by the appellate court with a reasoned decision based on uncontested evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
assaulting police officers lack of intent inadmissible appeal public security agents reiteration of grievances uncontested evidence Italian criminal law rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 651 c.p.
Art. 341-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

to a CORLEONE il 13/08/1997 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Andrea Russo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 651 e 341-bis, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge, con riferimento alla configurabilità di tutti e tre i reati, in quanto, rispettivamente:

1) non ha agito con l'intenzione di opporsi ai poliziotti;

2) seppur in un secondo momento, ha fornito loro le proprie generalità;

3) le frasi da lui pronunciate non ledevano l'onore ed il prestigio dei poliziotti e non sono state udite dai presenti. La sua difesa ha depositato memoria scritta, con indicazione di giurisprudenza.

2. Il ricorso è inammissibile, perché, su tutti i punti dedotti, si limita sostanzialmente a riproporre doglianze già rassegnate con l'appello, su ognuna delle quali la sentenza impugnata si è soffermata specificamente, disattendendole con motivazione fondata su risultanze probatorie non contestate, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, che, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

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