Cassation court dismisses appeal for criminal conviction due to lack of new grounds and procedural exhaustion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated grievances already addressed by the Court of Appeal without presenting new legal arguments. The appellant challenged the conviction for a specific crime, arguing violations regarding sentencing continuations, elements of the offense, and mitigating circumstances. The court rejected these claims as legally unfounded and procedurally exhausted, ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it substantially reproduces grievances already examined by the appellate court with a non-manifestly illogical and legally correct decision, as no new grounds for cassation exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marius Constantin Toderita impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in tema di:
1) diniego della continuazione con analoghi reati separatamente giudicati;
2) elemento oggettivo e soggettivo del reato;
3) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
4) diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., e delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, perché, su tutti i punti dedotti, si limita sostanzialmente a riproporre doglianze già rassegnate con l'appello, su ognuna delle quali la sentenza impugnata si è soffermata specificamente, disattendendole con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, che, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.MIN CANC - ' z5 2026