Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20846/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on home detention evasion, upholding conviction for arbitrary departure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a conviction for evading home detention, confirming the lower court's decision. The appellant argued that his departure was due to family contingencies and lacked the intent to evade police control, while the court held that the crime of evasion requires only generic awareness and will to leave the residence. The court ruled that the appellant's prior record negatively influenced his personality assessment, justifying the negative prognosis for compliance with prescribed conditions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; The crime of evasion by a person under home detention is consummated by the arbitrary departure from the assigned residence, requiring only the awareness and will to leave, without the necessity of proving an intent to evade police control.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion of home detention arbitrary departure generic intent criminal personality conviction upheld espulsione di familiari allontanamento nonostante motivi di salute motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Michele Giofrè impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017
Quanto al primo motivo, è indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv.
Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014
269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv.
Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020
Il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli di polizia (tra moltissime, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a REGGIO CALABRIA il 19/08/1970 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Giofrè impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione:

1) in tema di dolo, in quanto il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato determinato da una contingente situazione familiare nonché circoscritto nello spazio e nel tempo, e perciò non sorretto dalla volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità;

2) in ordine al diniego di una pena sostitutiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, è indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). Il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli di polizia (tra moltissime, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.2.

Riguardo al secondo motivo, la sentenza, diversamente da quanto si deduce in ricorso, non si è limitata a valorizzare i precedenti dell'imputato, ma ha ragionevolmente concluso che questi ultimi, per il numero e la gravità degli stessi, ne connotano negativamente la personalità, perciò giustificando una prognosi negativa circa l'adempimento, da parte sua, delle relative prescrizioni 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M