Cassation court dismisses appeal against conviction for mafia-aggravated theft due to inadmissibility of new evidence arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's judgment against the defendant for theft aggravated by mafia purposes. The appellant argued for logical inconsistencies regarding a hidden bag and omitted defense submissions, but the court found no antinomy in the evidence evaluation. Consequently, the appeal was rejected because the appellant's arguments constituted a mere re-evaluation of facts, which is not permitted at this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: An appeal challenging a conviction for mafia-aggravated theft based on alleged inconsistencies in evidence or omitted defense submissions is inadmissible if it merely proposes a different reading of the proven facts without new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
O nato a VIBO VALENTIA il 19/10/1975 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pino Lucio Lawria impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 378, cod. pen., aggravato dalla finalità agevolativa mafiosa (art. 416-bis.1, cod. pen.). Egli denuncia:
1) vizi di motivazione del giudizio di colpevolezza, anche per l'omessa considerazione di una memoria difensiva;
2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione sul dato costituito dal borsone del latitante, rinvenuto chiuso ma pieno di effetti personali: non può ravvisarsi, infatti, alcuna antinomia nella valutazione di tale elemento come sintomatico della necessità, per costui, di essere in condizione di allontanarsi rapidamente all'occorrenza, ma anche della sua intenzione di trattenersi per un periodo apprezzabile presso l'abitazione dell'imputato. Generica, poi, è la censura sull'omessa valutazione della memoria difensiva, dato che non ne vengono esplicitati i contenuti, non potendosene perciò come decisiva ai fini della tenuta logica complessiva della motivazione apprezzare la mancata disamina, sempre che tale. 2.2.
Il secondo motivo propone sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in questa sede. Gli elementi valorizzati in sentenza per desumere la consapevolezza e la volontà dell'imputato di aiutare non solo il singolo, ma anche la formazione criminale di cui questi era uno dei massimi esponenti (ristretta comunità di riferimento, risalto giornalistico delle vicende), non sono manifestamente illogici e, soprattutto, non sono smentiti né sviliti da altre risultanze di segno inconciliabile.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M