Appeals dismissed for generic grounds lacking specific factual arguments against appellate court application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Mario and Marcella Bevilacqua against a lower court ruling confirming their conviction for the crime of fraud. The appellants argued that the appellate court failed to calibrate its evaluation of the appeal grounds on the specific facts of their case. The court rejected this, ruling that the appeals were inadmissible because they merely stated general legal principles without detailing why the appellate court erred in its specific application to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 371-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific; generic statements of legal principles without factual arguments regarding the lower court's error render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a MELITO DI PORTO SALVO il 16/04/1985 BEVILACQUA MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 21/10/1980 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marcella e Mario Bevilacqua, con separati atti del loro comune difensore, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per distinti delitti di cui all'art. 371 -bis, cod. pen., dichiarando inammissibili gli appelli da entrambi proposti, per la genericità dei relativi motivi. Essi deducono la violazione della relativa disciplina di rito, rilevando come la relativa valutazione dei motivi d'appello debba essere calibrata sulla specificità dei motivi della decisione 2. I ricorsi - identici tra loro - sono inammissibili, per la genericità del motivo, che si risolve nell'enunciazione di princìpi giurisprudenziali sul tema, senza la benché minima indicazione delle ragioni per cui la Corte d'appello li avrebbe erroneamente applicati nel caso specifico.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno di essi, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q P.Q.M