Italian court dismisses appeal claiming sentencing error regarding damage compensation offer scope to individuals versus unit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court incorrectly stated his offer of compensation was directed only at the police unit rather than the individual officers injured, violating Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that while an offer was made, it was refused as inadequate and that the appellant failed to execute a formal real offer required for extinguishing the crime through reparative conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 1208 c.c.; Art. 162-ter c.p.: An appeal challenging a conviction based on the scope of a damage compensation offer is inadmissible if the offer was made but refused, and the appellant did not proceed with a formal real offer as required for crime extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NI nato a CROTONE il 15/06/2001 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni Oliverb impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., in danno di alcuni carabinieri. Egli lamenta la violazione del terzo comma di tale disposizione, per avere la sentenza erroneamente affermato che l'offerta di risarcimento del danno fosse stata da lui formulata solo nei confronti dell'arma di appartenenza e non anche - come la norma impone - delle singole persone offese.
2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. È indiscusso, infatti, che l'offerta sia stata formulata, che però sia stata rifiutata, perché ritenuta inadeguata, e che l'imputato non abbia proceduto ad offerta reale, nelle forme dell'art. 1208, cod. civ., così come prevede l'art. 162-ter, cod. pen., per l'estinzione, in conseguenza di condotte riparatorie, dei reati perseguibili a querela: procedura, questa, che, in quanto favorevole al reo, può estendersi anche agli altri casi - come quello in esame - di estinzione del reato per riparazione del danno, in assenza di disposizioni specifiche di diverso segno.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M