Cassation court dismisses appeal against conviction for unauthorized absence from residence, rejecting generic lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, confirming the defendant's conviction for unauthorized absence from residence. The defense argued for vitiating circumstances regarding the defendant's subjective state and the particular lightness of the offense, but the court found these arguments generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court rejects an appeal based on generic complaints regarding the lack of motivation for specific circumstances or the subjective state of the accused when the facts are undisputed and the defense offers no concrete evidence to support its claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
IO nato a REGGIO CALABRIA il 27/12/1997 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; N..RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Pensabene impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di colpevolezza e di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione circa un'ora prima dell'orario per il quale era autorizzato. Le obiezioni difensive per giustificare la circostanza sono puramente congetturali. 2.2. Il secondo è del tutto generico: si lamenta l'assenza di motivazione sulle circostanze addotte sul punto con l'atto d'appello, ma non si indicano neppure quali queste siano.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.MMartino R sati Emilia Anna G(orda r Wt4 U 2026 ;io -io FUrei M a De Santis