Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Dany Curcio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce: violazione di legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso formale di reati benché non contestato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, ed altresì manifestamente infondate: la prima è tale, poiché in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata anche dai giudici d'appello; le altre trascurano completamente la diversa ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, che non è compito del giudice di legittimità verificare.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito reati contro i doveri d'ufficio e professionali concussione coazione penale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o a CROTONE il 19/08/1986 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dany Curcio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce:

1) violazione di legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso formale di reati benché non contestato;

2) illogicità della motivazione sul medesimo punto;

3) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato, per essersi trattato di condotta successiva al compimento dell'atto d'ufficio, inidonea ad ostacolare l'attività d'ufficio e priva di finalità oppositiva, perciò mancando anche il dolo.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, ed altresì manifestamente infondate: la prima è tale, poiché in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata anche dai giudici d'appello; le altre trascurano completamente la diversa ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, che non è compito del giudice di legittimità verificare.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M