Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to generic disapproval and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Iannazzo inadmissible regarding his conviction for theft under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for leniency based on the particular triviality of the act, but the court found his second ground to be a generic expression of dissent without engaging with the sentencing indicators. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal based solely on a general expression of disagreement with the sentence, without specific arguments addressing the factual or legal grounds of the conviction, is inadmissible as it fails to constitute a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a LAMEZIA TERME il 08/02/1960 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Iannazzo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di colpevolezza e violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v. Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). 2.2. Il secondo è del tutto generico, risolvendosi nella semplice manifestazione di dissenso, senza alcun confronto con gli indicatori valorizzati in sentenza.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.M