Cassation appeal dismissed for generic grounds and factual reconstruction beyond appellate court's scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the grievances were merely generic repetitions of the appellate arguments. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the timing of the conduct and the absence of intent, which the court held was not within the cassation judge's purview. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Artt. 195 e 507 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if grievances are generic repetitions of appellate arguments or rely on a factual reconstruction that exceeds the cassation judge's authority to review legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
al Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Paolo Gravino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge in punto di configurabilità del reato, per essersi trattato di condotta successiva al compimento dell'atto d'ufficio, nonché per difetto di dolo, non avendo agito con l'intenzione di contrastare l'attività officiosa. Denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 195 e 507, cod. proc. pen., in relazione alla negata integrazione istruttoria sollecitata dalla sua difesa.
2. Il ricorso è inammissibile: le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello; inoltre, si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti, che non è compito del giudice di legittimità accertare.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M