Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merit evaluation rather than logical flaws in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Erik Grillo inadmissible, confirming his conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code. Grillo argued for a logical flaw in the lower court's reasoning regarding the particular lightness of the offense under Article 131-bis, but the court found this to be a challenge to the substantive merit of the fact-finding. Consequently, the appeal was rejected because reviewing the weight assigned to factual data constitutes a challenge to the appellate judges' evaluation of the case, which is not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging the substantive evaluation of facts or the weight assigned to them by the appellate court is inadmissible as it does not allege a logical flaw in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Erik Grillo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile, perché non denuncia un vizio logico della motivazione, bensì la prevalenza assegnata dalla Corte d'appello ad alcuni dati di fatto rispetto ad altri e, dunque, la valutazione di merito compiuta da quei giudici, che però non è sindacabile in questa sede.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M