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Ordinanza — n. 20829/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and impermissible challenge to general mitigating circumstances judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20829/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Passalacqua inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of exclusion of punishability and denial of general mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the crime and specific prior conduct, but the court found his first ground too generic and his second ground impermissible as it sought to re-evaluate the trial judge's factual assessment. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning regarding the defendant's conduct and history was sufficient and not arbitrary under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the denial of general mitigating circumstances is inadmissible if it merely contests the judge's factual finding without demonstrating arbitrariness or logical contradiction, as the trial court's assessment of the defendant's conduct and history is non-appealable in terms of merit.

Parole chiave

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general mitigating circumstances inadmissible appeal factual assessment Article 133 Penal Code non-appealable judgment ricusazione del pubblico ministero attenuazione libera della pena circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Luciano Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

olta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luciano Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancata esclusione della punibilità per particobre tenuità del fatto e di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, oltre che di puro merito, perché si limita a contestare la diversa e motivata affermazione contenuta in sentenza. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato: nello specifico, pertinente e sufficiente è il riferimento compiuto in sentenza alla gravità della condotta ed ai plurimi ed anche specifici precedenti dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

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