Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20826/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20826/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Barjaoui Houssni irnpugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6 s.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20826/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6 s.).

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento di un atto dell'autorità violenza o minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero ammissione del pubblico ministero pubblica istigazione a delinquere controinterrogatorio del ministero pubblico

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

I nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Barjaoui Houssni irnpugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato.

2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6 s.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M