Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20817/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20817/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically raise the contested legal grounds regarding articles 633 and 639 of the Penal Code during the appellate proceedings. The court held that introducing new issues for the first time in cassation violates the principle of devolution, as such points have already acquired stability in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 633, 639, 54, 131 bis cod. pen.; The principle of devolution requires that all legal grounds and specific objections must be raised in the appellate instance, rendering inadmissible any new issues introduced for the first time in cassation that were not deduced in the prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of devolution inadmissibility of appeal failure to deduce grounds stability of appellate decision cassation procedure rules specificity of legal grounds court costs and fine immobile occupato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 639 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Anche il motivo relativo all'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
art. 2 Cost
art. 131 bis cod. pen
Anche il motivo relativo all'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025
di recente, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep.
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019
(Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep.
Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019
ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LAURA natck a REGGIO CALABRIA il 12/04/1991 -V avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Laura Bevilacqua; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono inammissibili, perché, con atto d'appello, la ricorrente non deduceva specificamente le doglianze proposte in tal sede in esame (v. di recente, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026. Iacobini, Rv. 289470 - 01, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum), ciò che risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello proposta nella gravata sentenza;

Ritenuto che i motivi terzo e quarto - con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 131 bis cod. pen., sono inammissibili, perché aspecifici, eludendo la ricorrente il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. La Corte d'appello ha, infatti, applicato correttamente il principio di diritto a mente del quale «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa». (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Pg. c.

Tortorici, Rv. 278520 - 01). Anche il motivo relativo all'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è formulato in via del tutto assertiva, non deducendo la ricorrente quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione resa sul punto che pone, invece, quale ragione ostativa, la gravità del fatto, alla luce dei tre anni in cui la condotta di occupazione abusiva si è protratta, in tal modo rendendo adeguate ragioni circa la ritenuta non tenuità dell'offesa (v. ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01;

Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 /713 P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Daniela Bifulco Maria Daniela Borsellino (13.1A-tc,