Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20815/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentencing, ruling increases were properly motivated per law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Patrik Maruccio inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that sentencing increases were unreasonably applied and that the appellate court failed to apply a statutory mitigating circumstance ex officio. The court rejected these claims, finding the sentencing enhancements were adequately detailed in the lower court's decision and that the alleged procedural error lacked specific merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, cod. pen.; Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.: The court must distinctly motivate each sentencing increase under Art. 81, and an appeal lacking specific factual correlation to the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated robbery sentencing sentencing increase motivation inadmissible appeal ex officio mitigation procedural contradiction motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, cod. pen.
Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene»); ritenuto che il secondo motivo - che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 597, comma 5, cod.
Art. 62, n. 6, cod. pen.
pen., per non avere la Corte d'appello applicato d'ufficio la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
2 della sentenza impugnata - e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RDO' il 11/08/2002 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Patrik Maruccio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione degli aumenti in senso conforme a quanto previsto dall'art. 81, cpv., cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato, giacché tali aumenti vengono adeguatamente motivati a pag. 3 della sentenza impugnata, in relazione a ciascun illecito (il più grave dei quali è stato correttamente individuato nella rapina aggravata dall'uso dell'arma, di cui al capo 1 della rubrica), in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01: «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene»); ritenuto che il secondo motivo - che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello applicato d'ufficio la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il cui riconoscimento ha costituito oggetto di motivo aggiunto in appello, dichiarato peraltro inammissibile - è inammissibile, in quanto radicalmente privo di specificità, desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata - che peraltro adeguatamente argomenta sulla base di una corretta e compiuta motivazione a pag. 2 della sentenza impugnata - e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Bifulco Maria Borsellino DePoerrATA ov CANC 3