Italian Court dismisses appeal claiming sentencing was arbitrary, ruling it lacks specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Terrana inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued the sentence was improperly calculated under Article 133 of the Criminal Code, but the court found the complaint generic and unrelated to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the Supreme Court cannot re-evaluate the proportionality of the sentence if it is not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging arbitrary sentencing is inadmissible if the complaint is generic and fails to demonstrate a logical flaw in the court's proportionality assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to a PALERMO il 04/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Terrana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133, cod. pen., è inammissibile, in quanto generico e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso disvela, inoltre, una totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte ha correttamente argomentato, alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, in ordine alla congruità della pena, già oggetto di riforma migliorativa in conseguenza della riqualificazione del fatto, e calcolata in base ai criteri di legge, nonché al principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., e che tale valutazione risulta sottratta allo scrutinio di legittimità, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Maria pni la Borsellino rit y4 G *lits~ Marfa De 2