Italian court dismisses appeal as inadmissible due to specific grounds and non-devoluted issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first two grounds were aspecific and the third was not devoluted to the appellate court. The appellant argued that surveillance images lacked objective corroboration and that the negligence claim was unsupported, but the court noted these complaints were already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and devoluted; aspecific grounds or issues not raised in the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
AN nato il 27/08/1999 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marian Alexandru Buluc, ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di mancata assunzione di prove decisive in ordine alla condotta di impossessamento, giacché, nella specie, le immagini dell'impianto di videosorveglianza, sulla base delle quali è stato formulato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, non ne consentirebbero il riconoscimento e risulterebbero acquisite in violazione delle garanzie procedimentali, in quanto prive di riscontri oggettivi (come l'assenza di testimoni, nonché di impronte o tracce biologiche) -, nonché il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter, cod. pen., giacché tale giudizio si baserebbe su una prova non certa -, sono inammissibili perché aspecifici.
Eludendo il confronto con la sentenza impugnata, i ricorrenti reiterano doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dai giudici di merito; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente fondato il giudizio di responsabilità sul compendio probatorio in atti, del quale fanno parte le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza attivi sul luogo del fatto, dalle quali venivano inequivocabilmente tratte le immagini del ricorrente, la cui identità veniva riconosciuta altresì dagli operatori di p.g. escussi in dibattimento, ai quali peraltro il ricorrente risultava già noto per ragioni di servizio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento ai riscontri e, segnatamente, alle specifiche dichiarazioni dei testimoni circa le immagini restituite dai sistemi di videosorveglianza); ritenuto che il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ordine al comportamento negligente della persona offesa, la cui condotta dovrebbe integrare, ad avviso del ricorrente, una fattispecie di istigazione al furto - oltre a essere manifestamente infondato, perché non sussistono gli estremi di alcuna istigazione penalmente rilevante, tanto più se colposa - è inammissibile, in quanto non devoluto in appello, come risulta dalla incontrastata sintesi dei motivi di appello offerta dalla Corte territoriale (cfr.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01); in ogni caso, la doglianza risulta estranea alla cognizione di questa Corte, stante la correttezza della ricostruzione giuridica del fatto e del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente sulla base degli elementi del compendio probatorio correttamente valutati e compiutamente ricostruiti nel corpo della motivazione; 2 a3ritenuto, infine, che non può essere valutata l'istanza di riunione di procedimenti indicati nella memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, tempestivamente pervenuta, in quanto detta istanza comporta valutazioni di fatto, che esulano dal sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr identeDaniela Bifulco Maria la Borsellino te)ejig`P-n5,n9 , 5 GIflOZ6 1! Flgt9riontwo diziario Offita Deniìs 3