Cassation court dismisses appeal claiming violation of law regarding discretionary sentencing balance under Article 69 of Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was not arbitrary. The appellant argued for a violation of law concerning the balance of circumstances under Article 69 of the Criminal Code, but the court found the appellate judge's evaluation of mitigating and aggravating factors to be reasoned and sufficient. Consequently, the appeal was rejected as it failed to demonstrate illogical reasoning or mere arbitrariness in the discretionary judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; The Court of Cassation holds that discretionary sentencing evaluations are beyond its review unless they result in arbitrariness or illogical reasoning, provided the decision is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a TORINO il 07/09/1977 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Nistri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69, quarto comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Esso implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la valutazione del giudice non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano pag. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi posti a fondamento dell'esclusione della prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità della rapina, introdotto con sentenza Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86 rispetto alle due aggravanti applicate, una delle quali rappresentata dalla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; con adeguata motivazione, la Corte distrettuale ha posto in luce la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza, stante la mancanza di interventi risarcitori); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.MDEPOSfl CANCr; :;75102026