Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

AY nato il 22/11/1994 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ray Rengifo del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

Generato dall'IA
rapina qualificata pubblica istigazione a delinquere tentata rapina infrazione qualificata circostanza aggravante istigazione e aiuto al suicidio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AY nato il 22/11/1994 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ray Rengifo del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. I motivi in esame tendono a proporre una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede/stante la correttezza della sentenza impugnata, le cui argomentazioni in punto di responsabilità e di pena risultano conformi ai principi di diritto di questa Corte; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato, a pag. 5 della sentenza impugnata, sia con riferimento all'attendibilità della persona offesa, ricavata da una serie di riscontri, quali la richiesta d'intervento al 112, lo spargimento sul piazzale degli effetti personali della persona offesa, il certificato di pronto soccorso contenente una diagnosi del tutto compatibile con l'accaduto, nonché l'accertato accordo tra gli aggressori; sia, a pag. 6 della stessa sentenza, con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'esclusione dell'attenuante innanzi citata, sulla base della complessiva gravità del fatto e del non trascurabile allarme sociale destato dalle modalità della condotta, oltre che del valore, certamente non esiguo, dell'oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M-- `3J,L, te, 5 G i Fultion mdrzin 2