Ordinanza — n. 20807/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Massimo Gualtiero e Antonio Gullo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di entrambi i ricorrenti - con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1., cod. pen., giacché, secondo quanto ritenuto dalla difesa dei ricorrenti, tale aggravante avrebbe dovuto essere oggetto di espresso scrutinio nel giudizio di rinvio, a seguito della riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alle sostanze leggere - è inammissibile, perché la questione non risulta essere stata devoluta al giudice del rinvio, a seguito di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, e risulta, anzi, essere coperta da giudicato parziale, posto che, pronunciatasi sulla qualificazione del fatto, la Corte d'appello ha ritenuto conseguentemente assorbita l'ulteriore questione concernente la quantificazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, nonché pag. 9, relativamente alla rideterminazione della pena con riferimento al ricorrente Antonio Gullo, e pag. 11 sul trattamento sanzionatorio del ricorrente Massimo Gualtieri); che ciò deriva dai principi stabiliti da questa Corte, a tenore dei quali all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01); rilevato che le conclusioni, con allegata nota spese, a favore della parte civile, Comune di Lamezia Terme, inviate in data 16 marzo 2026, devono considerarsi tardive ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dovendo pertanto essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20807/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 416 bis.1., cod. pen., giacché, secondo quanto ritenuto dalla difesa dei ricorrenti, tale aggravante avrebbe dovuto essere oggetto di espresso scrutinio nel giudizio di rinvio, a seguito della riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alle sostanze leggere - è inammissibile, perché la questione non risulta essere stata devoluta al giudice del rinvio, a seguito di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, e risulta, anzi, essere coperta da giudicato parziale, posto che, pronunciatasi sulla qualificazione del fatto, la Corte d'appello ha ritenuto conseguentemente assorbita l'ulteriore questione concernente la quantificazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, nonché pag. 9, relativamente alla rideterminazione della pena con riferimento al ricorrente Antonio Gullo, e pag. 11 sul trattamento sanzionatorio del ricorrente Massimo Gualtieri); che ciò deriva dai principi stabiliti da questa Corte, a tenore dei quali all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01); rilevato che le conclusioni, con allegata nota spese, a favore della parte civile, Comune di Lamezia Terme, inviate in data 16 marzo 2026, devono considerarsi tardive ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dovendo pertanto essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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NZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Massimo Gualtiero e Antonio Gullo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di entrambi i ricorrenti - con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1., cod. pen., giacché, secondo quanto ritenuto dalla difesa dei ricorrenti, tale aggravante avrebbe dovuto essere oggetto di espresso scrutinio nel giudizio di rinvio, a seguito della riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alle sostanze leggere - è inammissibile, perché la questione non risulta essere stata devoluta al giudice del rinvio, a seguito di annullamento della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, e risulta, anzi, essere coperta da giudicato parziale, posto che, pronunciatasi sulla qualificazione del fatto, la Corte d'appello ha ritenuto conseguentemente assorbita l'ulteriore questione concernente la quantificazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, nonché pag. 9, relativamente alla rideterminazione della pena con riferimento al ricorrente Antonio Gullo, e pag. 11 sul trattamento sanzionatorio del ricorrente Massimo Gualtieri); che ciò deriva dai principi stabiliti da questa Corte, a tenore dei quali all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01); rilevato che le conclusioni, con allegata nota spese, a favore della parte civile, Comune di Lamezia Terme, inviate in data 16 marzo 2026, devono considerarsi tardive ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dovendo pertanto essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Daniela Bifulco Maria Darl. i la Borsellino / /X ) DePOSITATA IN CAN: G Rinzlorl M* , 3