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Ordinanza — n. 20806/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-punishment and recidivism grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of motivation in applying non-punishment and recidivism provisions. The appellant claimed the lower court failed to properly assess the offense's triviality and the significance of the new crime compared to prior convictions. The court ruled that the appellate judgment sufficiently addressed these points by citing the defendant's criminal history and specific modus operandi without needing exhaustive analysis of every evaluative element.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.; Art. 611, cod. proc. pen.: The court must indicate relevant criteria for assessing triviality and recidivism significance, but exhaustive examination of all elements is not required; appeals reiterating already-disputed grievances are inadmissible.

Parole chiave

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lack of motivation non-punishment ground recidivism assessment inadmissible appeal procedural economy indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Juana Fernandez Garcia, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e di contradditorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod.
Art. 133, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 611, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
(Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi
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Testo completo

Z JUANA nato il 16/05/1972 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Juana Fernandez Garcia, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e di contradditorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove, a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità, viene rilevata la spiccata attitudine criminale della ricorrente, in considerazione dei diversi precedenti penali a suo carico, per i quali le era stata applicata la recidiva reiterata con sentenza, e le modalità d'azione, caratterizzate da occultamento della merce sulla propria persona, rifiuto di sottoporsi a controllo, reazione aggressiva verso l'addetto alla sicurezza); che il giudice adito ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, a tenore dei quali, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, censurando un vizio che non emerge dal testo della sentenza, la quale, anzi, fa corretta applicazione del principio di diritto, secondo il quale occorre che il giudice accerti che il nuovo fatto appaia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e alla commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133, cod. pen., - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Sez.

U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044), rilevando in modo sufficientemente esaustivo che, in ragione delle plurime condanne per reati della stessa indole, commessi negli ultimi cinque anni, il nuovo fatto rivela una maggior pericolosità e una maggior colpevolezza dell'agente; preso atto delle conclusioni nell'interesse dell'imputata - aventi a oggetto la liquidazione delle spese per essere quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pervenute il 5 marzo 2026 e, quindi, tardive ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Daniela Bifulco Maria D fie a Borsellino rté31,L, 3