Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20805/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of witness cross-examination and illogical evidence as inadmissible. The appeal is rejected because the arguments merely repeat those from the appellate court and lack specific factual grounding. The lower court's reasoning was deemed sufficient and logically sound regarding the criminal liability. The appeal is declared inadmissible due to generic formulation and failure to address the specific evidence. The court upholds the first-instance judgment on criminal responsibility. The decision confirms the validity of the evidence-based reasoning used by the territorial court. The appeal fails to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law. The court rejects the claim that the witness testimony was decisive for the outcome. The ruling emphasizes the need for precise arguments rather than generic complaints. The decision affirms the finality of the first-instance judgment on the criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20805/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claims regarding the lack of witness cross-examination and illogical evidence formation. The appellant argued that the first-instance judgment failed to properly evaluate the testimony of witness Aracri and relied on insufficient circumstantial evidence for criminal liability. The court ruled that these arguments merely reiterated complaints already addressed and dismissed in the appellate proceedings without providing new, specific factual comparisons. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was found to be adequate, logical, and consistent with established case law on evidentiary standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in new facts or legal errors; generic repetitions of appellate complaints or alternative readings of the merits are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic formulation witness cross-examination circumstantial evidence reiteration of complaints criminal liability procedural admissibility diritto di soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla formazione della prova indiziaria a carico della ricorrente, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sicché, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria e correlati obblighi del giudice (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv.
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ISA nato a CATANZARO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marisa Passalacqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata escussione del testimone Aracri con riferimento all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla formazione della prova indiziaria a carico della ricorrente, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) e, altresì, caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che la Corte territoriale ha fornito adeguate motivazioni, in particolare, alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la sussistenza di circostanze dirette a fondare la responsabilità della ricorrente, tra le quali l'occupazione dell'immobile protratta, con fissazione della propria residenza in assenza di titolo legittimante, e la mancata, effettiva regolarizzazione, seppur con inoltro della relativa istanza di sanatoria.

Tutte circostanze, queste ultime, ritenute sufficienti, in seguito a logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, al fine dell'affermazione di penale responsabilità. Sicché, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria e correlati obblighi del giudice (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01), la grava sentenza ha evidenziato sufficientemente l'assenza di decisività e la mancata idoneità dell'invocata escussione testimoniale a inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.MCosì deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Bifulco Maria D iyi la Borsellino 7e2 , J r" CYEPO,917-,ATA IN 5 G 2126 1iFurion „ io ntis 3