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Ordinanza — n. 20804/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20804/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20804/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Medhi El Hirek, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena, è radicalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, in cui è stato adeguatamente chiarito il fondamento giuridico dell'affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti ascritti, nonché del trattamento sanzionatorio concretamente determinato, esso non indica, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo è generico anche per mancanza di specificità in ragione della totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20804/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, in cui è stato adeguatamente chiarito il fondamento giuridico dell'affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti ascritti, nonché del trattamento sanzionatorio concretamente determinato, esso non indica, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo è generico anche per mancanza di specificità in ragione della totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato procedura di ricusazione divieto di esercizio della professione motivazione inadeguata delle censure costituzionali divieto di discriminazione accesso ai concorsi interni
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Testo completo

a dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Medhi El Hirek, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena, è radicalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, in cui è stato adeguatamente chiarito il fondamento giuridico dell'affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti ascritti, nonché del trattamento sanzionatorio concretamente determinato, esso non indica, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo è generico anche per mancanza di specificità in ragione della totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Maria D Borsellino (c9 2