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Ordinanza — n. 20801/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20801/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because both grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed contradictions regarding knowledge of the stolen car's origin and a lack of reasoning on recidivism, but these were previously addressed with exhaustive logic. Consequently, the court ruled that the appellate judge's decision on the criminal intent and social danger was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate grievances already rejected in the second instance with exhaustive and logically sound arguments, as the merits are precluded from review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds second instance review criminal intent recidivism exclusion recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamza Ammary; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in riferimento alla conoscenza della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'ascritto reato di cui all'art. 648, cod.
Art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe
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Testo completo

to il 13/11/1992 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamza Ammary; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in riferimento alla conoscenza della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'ascritto reato di cui all'art. 648, cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici e, comunque, non censurabili in questa sede in ragione della rivalutazione in punto di merito che tali doglianze propongono e che risulta preclusa alla cognizione del giudice di legittimità; che, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del dolo di ricettazione, attesa la mancata, plausibile giustificazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza della cosa ricevuta (v., in particolare, p. 3 della sentenza impugnata), correttamente applicando i principi elaborati da questa Corte sul tema (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc.

Kebe, Rv. 270120 - 01), e con congruo riferimento, altresì, alle circostanze dell'azione, stimate sufficienti a ritenere integrata la conoscenza della derivazione delittuosa dell'autovettura; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., è anch'esso non consentito in quanto reiterativo di motivi già presentati in appello, e disattesi con argomentazioni che non presentano vizi logici censurabili in sede di legittimità, atteso che il giudice adito, in senso conforme ai principi della giurisprudenza di questa Corte, ha riconosciuto la maggior pericolosità sociale del ricorrente sulla base della specificità del nesso che lega l'odierno reato ai suoi numerosi precedenti contro il patrimonio (si veda nuovamente pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore DEPOS Il Presfd itDaniela Bifulco Mia D orsellino G 026 rY.514‘ /C, Funziol4n Marzia