Ordinanza — n. 20800/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: LANZA ALEXANDRO nato a PAOLA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E Alexa.mr.) Letto il ricorso proposto nell'interesse di ~-1-cri Lanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio sulla base della diversa lettura dei dati processuali ovvero di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - è inammissibile, in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01, con riferimenti a Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20800/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato, che non prospetta censure decisive rispetto a quanto già esposto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LANZA ALEXANDRO nato a PAOLA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alexa.mr.) Letto il ricorso proposto nell'interesse di ~-1-cri Lanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio sulla base della diversa lettura dei dati processuali ovvero di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - è inammissibile, in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01, con riferimenti a Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 che la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato all'imputato (v. p. 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato fosse stato riconosciuto dai Carabinieri, quale conducente del ciclomotore sul quale era stata apposta una targa che certamente risultava nella sua diretta disponibilità, essendo appartenente alla di lui madre e come, inoltre, il comportamento posto in essere dallo stesso nella immediatezza dei fatti dimostrasse la sua piena consapevolezza in merito alla provenienza illecita del veicolo);
Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato, che non prospetta censure decisive rispetto a quanto già esposto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M