Ordinanza — n. 20799/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: BORDAS ANTON nato il 18/05/1981 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anton Bordas; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati allo stesso contestati in rubrica, oltre che in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 20799/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BORDAS ANTON nato il 18/05/1981 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anton Bordas; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati allo stesso contestati in rubrica, oltre che in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati all'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 12 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle conversazioni oggetto di captazione, da cui emergeva con chiarezza l'abitualità dei rapporti economici intercorsi tra i soggetti intercettati ed il Bordas, il quale dimostrava piena consapevolezza delle attività illecite poste in essere dai suoi interlocutori); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.Mw(j1",. iíoiQ Funvoll Harzia flhI