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Ordinanza — n. 20788/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific reasoning and factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20788/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal specific only in name, lacking a proper comparison with the lower court's reasoning. The decision upheld that judges need not consider every favorable element but must address decisive ones, and the lower court's assessment of the defendant's criminal history and subjective personality was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal claiming violation of law regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specifically compare its arguments with the lower court's reasoning, as the appellate court need not consider all elements but only those deemed decisive.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specific reasoning judicial motivation standards criminal history assessment subjective personality evaluation court costs and fine attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

/04/2000 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdul 3abdaoui; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché aspecifico, per mancato confronto con la motivazione, affatto esente da evidenti illogicità. Deve inoltre ribadirsi il principio affermato da questa Corte, di cui la sentenza impugnata opera corretta applicazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plur., Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dei benefici di legge; a tal riguardo, si osserva come la sentenza impugnata (si veda pagina 4) abbia posto a base del rigetto della richiesta difensiva argomentazioni logiche ed ineccepibili (i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato, riferibili anche ai suoi plurimi alias, nonché l'entità delle condanne dallo stesso riportate, di gran lunga superiori ai limiti di legge), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M