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Ordinanza — n. 20786/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20786/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O nato a VERONA il 28/01/1960 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; rY3RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Dall'Ora; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - limitato alla sola epigrafe, in cui si deduce la violazione di legge penale e processuale con riferimento alla valutazione dei parametri relativi alla adeguata commisurazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, per il resto, mancante di qualsivoglia contenuto esplicativo delle ragioni di diritto che dovrebbero supportare le doglianze citate - è radicalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20786/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali impugnazione della cancellazione obbligo di articolare le censure motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

O nato a VERONA il 28/01/1960 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; rY3RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Dall'Ora; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - limitato alla sola epigrafe, in cui si deduce la violazione di legge penale e processuale con riferimento alla valutazione dei parametri relativi alla adeguata commisurazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, per il resto, mancante di qualsivoglia contenuto esplicativo delle ragioni di diritto che dovrebbero supportare le doglianze citate - è radicalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Daniela Bifulco Maria Danra'-2ìorsellino DEPOSITATA CAN,IC 6 e Piscio Atiati" e ,St4iitt.5