Ordinanza — n. 20781/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: VENTOLA MYCOL nato a NAPOLI il 06/09/2003 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; d,Rilevato che Mykol Ventola ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui è stata confermata la decisione di primo grado con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e truffa aggravati; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61, n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20781/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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posto da: VENTOLA MYCOL nato a NAPOLI il 06/09/2003 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; d,Rilevato che Mykol Ventola ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui è stata confermata la decisione di primo grado con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e truffa aggravati; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61, n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M